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Il diritto di vedersi riconosciuto il cambio di genere nell'Ue non è limitato dai confini nazionali: la legge di uno Stato membro che vieta a un suo cittadino espatriato di modificare i dati relativi al proprio genere è contraria al diritto comunitario. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una sentenza che nasce dal caso di una cittadina bulgara, registrata alla nascita come di sesso maschile, con un nome, un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti. Oggi vive in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale e si presenta come donna. La cittadina si è rivolta alla giustizia bulgara, per far dichiarare che è una persona di sesso femminile e per ottenere quindi la modifica dei dati di stato civile nel suo atto di nascita. Nonostante i pareri medici e la perizia giudiziaria che confermavano l'identità di genere rivendicata, la sua domanda è stata respinta.
Secondo la legge bulgara, il termine "sesso" va inteso nel suo significato biologico, escludendo qualsiasi modifica delle indicazioni relative al sesso, al nome e al numero di identificazione. L'interesse pubblico, fondato sui valori morali e/o religiosi della società bulgara, prevarrebbe quindi sull'interesse delle persone transgender. Investita della questione, la Corte Suprema di Cassazione bulgara dubita della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione. Si è quindi rivolta alla Corte di Giustizia dell'Ue. Nella sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell'Ue è contrario alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro (in questo caso l'Italia). La Corte sottolinea che, sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi devono esercitare la competenza nel rispetto del diritto Ue. Per i giudici, la discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d’identità può ostacolare l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Questa discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana, come in occasione di controlli d’identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali, a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull’autenticità dei suoi documenti ufficiali, una situazione che genera "notevoli inconvenienti".
Per i giudici, una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se si basa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali, in particolare quello al rispetto della vita privata. Questo diritto tutela l’identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico. Inoltre, per i giudici di Lussemburgo il diritto Ue non prevede che un giudice sia vincolato dall’interpretazione della sua Corte costituzionale, se l'interpretazione ostacola l'applicazione del diritto dell'Ue.
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